I termini “artigianato” e “artigianale”, da qualche mese, non possono più essere utilizzati con leggerezza o, peggio, in modo ingannevole.
Lo stabilisce la Legge 34 per le PMI dell’11 marzo 2026, attraverso l’articolo 16, che ha introdotto una disciplina chiara e rigorosa che riserva l’utilizzo di tali denominazioni esclusivamente alle imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane e in possesso della qualifica prevista dalla normativa vigente. Per chi utilizza impropriamente questi termini sono previste sanzioni particolarmente severe: fino all’1% del fatturato dell’impresa, con una multa minima di 25mila euro per ogni singola violazione accertata.
“Si tratta di una svolta storica per il mondo dell’artigianato italiano e sardo – afferma Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Sardegna – perché è stato finalmente colmato un vuoto normativo che per decenni ha generato confusione sul mercato, consentendo a soggetti privi dei requisiti di appropriarsi indebitamente del valore e della reputazione costruiti dalle vere imprese artigiane”.
Secondo Meloni, la nuova disciplina rappresenta una vittoria per migliaia di imprenditori che ogni giorno investono competenze, professionalità e risorse per mantenere elevati standard qualitativi. “È una battaglia che il sistema Confartigianato ha sostenuto con determinazione e che oggi trova pieno riconoscimento legislativo. Si mette un freno alla concorrenza sleale e si tutela un patrimonio economico, culturale e identitario che costituisce uno dei punti di forza del Made in Sardegna e del Made in Italy”.
Confartigianato, a livello nazionale, stima in almeno 850mila i finti artigiani che ingannano i consumatori e alimentano concorrenza sleale ai danni delle 588mila vere imprese artigiane nei settori più esposti: dall’alimentare alla moda, dall’arredamento all’artigianato artistico, fino ad acconciatori, idraulici e autoriparatori.
La norma interessa numerosi comparti produttivi, dall’agroalimentare alla moda, dall’artigianato artistico e tradizionale all’edilizia, fino alle attività di somministrazione.
La legge stabilisce infatti che il termine “artigianale” non possa essere utilizzato soltanto perché un prodotto è realizzato manualmente o secondo tecniche tradizionali, ma esclusivamente quando a produrlo è un’impresa che possiede la qualifica artigiana e che sia registrata all’Albo delle Imprese Artigiane della Camera di Commercio.
Un principio ulteriormente chiarito dalle FAQ pubblicate dal Ministero, che hanno fornito importanti indicazioni operative per le aziende.
“Accogliamo con favore questi chiarimenti – sottolinea il Presidente di Confartigianato Sardegna – perché aiutano a definire con precisione il perimetro della norma, fugando dubbi interpretativi e garantendo un’applicazione equilibrata della legge. Viene ribadito un concetto fondamentale: la qualifica artigiana non è uno slogan pubblicitario, ma uno status giuridico e imprenditoriale riconosciuto dalla legge”.
Gli effetti della disciplina sono concreti. Ad esempio, un bar con laboratorio di gelateria non iscritto all’Albo non può pubblicizzare il proprio gelato come “artigianale”, mentre può definirlo “di produzione propria” o “di qualità”. Un’impresa non artigiana può invece vendere un prodotto realizzato da un’impresa artigiana e presentarlo come tale, purché sia in grado di dimostrarne la provenienza. Allo stesso modo, è possibile valorizzare l’origine artigiana di un singolo componente o ingrediente, ma non estendere automaticamente tale qualifica all’intero prodotto. Restano inoltre utilizzabili espressioni come “fatto a mano”, “tradizionale”, “sartoriale”, “su misura”, “realizzato con manualità”, purché siano utilizzate in modo non ingannevole. Il divieto di utilizzare le denominazioni “artigianato”, “artigiano” e “artigianale” riguarda anche i soggetti che non operano in forma d’impresa, come i titolari di partita IVA non iscritti all’Albo delle imprese artigiane e gli hobbisti che vendono occasionalmente beni o servizi.
La disciplina non modifica le normative speciali, come quelle relative alla birra artigianale e alle Indicazioni Geografiche Protette.
“La legge non limita la libertà d’impresa né impedisce alle aziende di raccontare la qualità delle proprie produzioni – precisa Meloni – ma stabilisce regole chiare e trasparenti, distinguendo correttamente tra chi possiede la qualifica artigiana e chi, pur realizzando prodotti di qualità, opera con modelli imprenditoriali differenti”.
Il provvedimento rafforza inoltre la tutela dei consumatori, che avranno finalmente la certezza che un prodotto o un servizio definito “artigianale” sia realmente riconducibile a un’impresa artigiana.
“La trasparenza è un valore fondamentale – evidenzia il Presidente di Confartigianato Sardegna – perché consente ai cittadini di compiere scelte consapevoli e premia il lavoro, l’ingegno e la passione delle migliaia di piccoli imprenditori che ogni giorno contribuiscono alla crescita economica e sociale dei territori”.
Nell’Isola il comparto artigiano rappresenta una componente essenziale del sistema produttivo regionale, con circa 34mila imprese e quasi 100mila addetti. “Parliamo di una realtà che genera occupazione, innovazione e coesione sociale in ogni area della regione – aggiunge – per questo era necessario riconoscere e proteggere il valore autentico dell’artigianato, contrastando ogni forma di abuso e utilizzo improprio di una definizione che identifica una precisa realtà imprenditoriale”.
“Come Confartigianato Sardegna siamo a disposizione di tutte le imprese che necessitano di chiarimenti e supporto per adeguarsi correttamente alle nuove disposizioni – conclude Meloni – l’obiettivo non è punire, ma garantire regole certe, concorrenza leale e il giusto riconoscimento a chi opera nel rispetto della legge e della tradizione artigiana”.